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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Titolo IV
Disposizioni varie, transitorie e finali
Art. 27
Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni
1. La promozione da parte della Regione di attività economiche e sociali di interesse regionale mediante concessioni di ausili finanziari è attuata dalla Giunta regionale in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e secondo le disposizioni dettate dallo Statuto.
2. La legge regionale regola i procedimenti di attuazione dei regimi di ausilio finanziario.
3. I provvedimenti di concessione di contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione o da Enti da questa delegati sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale.
Art. 28
Comunicazione dell'autorità comunitaria
1. Ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), le proposte di atti amministrativi e legislativi concernenti nuovi regimi di aiuto debbono essere comunicate alla Commissione CEE, per il tramite del Ministro degli Affari Esteri, con le modalità del medesimo disposte.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a comunicare le proposte di deliberazione di cui al comma 1 adottate dalla Giunta regionale. Per gli atti di iniziativa consiliare il Consiglio regionale provvede a comunicare la proposta contenuta nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare.
3. Qualora la proposta subisca nell'iter deliberativo modificazioni sostanziali rispetto al testo originariamente comunicato alla Commissione CEE, la comunicazione deve essere rinnovata con le stesse procedure a cura del Presidente della Giunta regionale.
4. L'efficacia delle misure di aiuto è subordinata alla decisione favorevole della Commissione CEE Della stessa è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nelle proposte di atti amministrativi o legislativi relativi alle materie di cui al presente articolo è inserita una disposizione finale del seguente tenore: "Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione favorevole della Commissione CEE".
Art. 29
Analisi delle procedure
1. La Giunta regionale, con l'ausilio del Comitato di direzione istituito dall'art. 3 della LR 19 novembre 1992, n. 41, verifica la funzionalità, la trasparenza e la snellezza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e provvede, su proposta del Comitato stesso, alla loro generale semplificazione e al loro adeguamento ai principi e alle disposizioni dello Statuto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno della presente legge.
Art. 30
Applicazione delle disposizioni sui termini ai procedimenti in corso
1. Le disposizioni sui termini previsti dal Capo II del Titolo III si applicano ai procedimenti la cui iniziativa, di parte o d' ufficio, sia assunta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per la conclusione da essa previsti decorrono da tale data.
Art. 31
Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale:
a) definisce le modalità in ordine alla divulgazione degli atti di cui al comma 3 dell'art. 3;
b) approva il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8 concernente la disciplina delle esclusioni e dei limiti all'accesso;
c) stabilisce i casi in cui all'esercizio di attività privata si applica la disciplina dell'art. 23.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) definisce le modalità di cui alla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 concernenti l'identificabilità dei dipendenti regionali;
b) definisce le modalità organizzative di cui al comma 6 dell'art. 9 per l'esercizio dei diritto di accesso;
c) adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui all'art. 26 concernente l'acquisizione d'ufficio dei documenti.

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