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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Titolo IV
Disposizioni varie, transitorie e finali
Art. 27
Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni
1. La promozione da parte della Regione di attività economiche e sociali di interesse regionale mediante concessioni di ausili finanziari è attuata dalla Giunta regionale in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e secondo le disposizioni dettate dallo Statuto.
2. La legge regionale regola i procedimenti di attuazione dei regimi di ausilio finanziario.
3. I provvedimenti di concessione di contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione o da Enti da questa delegati sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale.
Comunicazione dell'autorità comunitaria
1. abrogato.
Art. 29
Analisi delle procedure
1. La Giunta regionale, con l'ausilio del Comitato di direzione istituito dall'art. 3 della LR 19 novembre 1992, n. 41, verifica la funzionalità, la trasparenza e la snellezza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e provvede, su proposta del Comitato stesso, alla loro generale semplificazione e al loro adeguamento ai principi e alle disposizioni dello Statuto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno della presente legge.
Art. 30
Applicazione delle disposizioni sui termini ai procedimenti in corso
1. Le disposizioni sui termini previsti dal Capo II del Titolo III si applicano ai procedimenti la cui iniziativa, di parte o d' ufficio, sia assunta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per la conclusione da essa previsti decorrono da tale data.
Art. 31

(abrogate lett. b) comma 1 e lett. b) comma 2 da art. 36 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)

Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale:
a) definisce le modalità in ordine alla divulgazione degli atti di cui al comma 3 dell'art. 3;
b) abrogata.
c) stabilisce i casi in cui all'esercizio di attività privata si applica la disciplina dell'art. 23.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) definisce le modalità di cui alla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 concernenti l'identificabilità dei dipendenti regionali;
b) abrogata.
c) adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui all'art. 26 concernente l'acquisizione d'ufficio dei documenti.

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