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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Art. 11
Responsabile del procedimento
1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai Servizi sulla base degli atti che definiscono le competente analitiche delle strutture organizzative della Regione a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. Il Responsabile del Servizio, nella cui competenza rientra la trattazione dell'affare, nel rispetto delle competenze delle strutture in cui si articola il Servizio, provvede affinché per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, siano individuati l'Ufficio e l'Unità operativa cui il relativo procedimento fa capo formulando, ove opportuno, indicazioni operative. Il Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale Ufficio o Unità operativa.
3. Il Responsabile del Servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Egli può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

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