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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Art. 16
Termini per la conclusione dei procedimenti
1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.
2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano esso deve concludersi entro:
a) centoventi giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;
b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero del Consiglio o dell'Ufficio di Presidenza su iniziativa consiliare;
c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore;
d) quarantacinque giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del dirigente.
3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di Amministrazione diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.
4. Ove la Giunta regionale ritenga che per determinati procedimenti i termini stabiliti dai precedenti commi, o quelli fissati dalle disposizioni che li regolano, debbano essere ridotti, provvede con propria deliberazione. Ove ritenga che debbano essere aumentati, formula la relativa proposta al Consiglio regionale.

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