LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
Testo coordinato con le modifiche apportata da:
Art. 18
Proroga dei termini
1. I termini fissati ai sensi dell'art. 16 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. La proroga è disposta con atto motivato del Responsabile del procedimento, previo assenso del Responsabile del Servizio, per le esigenze che intervengano nell'arco di tempo a sua disposizione. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal Responsabile del procedimento all'organo competente all'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest' ultimo.
3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici proclami.