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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Art. 19
Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari
1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Se il procedimento non può concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragione che rendono attualmente impossibile l'attribuzione del beneficio.
3. Ove non sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità per i ventiquattro mesi successivi alla sua presentazione, decorsi i quali, se l'indisponibilità finanziaria permane, essa decade, Della scadenza si dà comunicazione all'interessato.

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