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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33

NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 2
Ente autonomo Teatro comunale di Bologna
1. Ai fini del consolidamento e della valorizzazione delle risorse per un sistema regionale dello spettacolo musicale, la Regione Emilia - Romagna riconosce l'Ente autonomo Teatro comunale di Bologna come organismo di particolare interesse per la rilevanza della sua attività in ambito nazionale ed internazionale e per il ruolo centrale che esso svolge in ambito regionale.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede all'Ente contributi sulla base di apposite convenzioni, anche poliennali, che definiscono le priorità e le modalità della programmazione delle attività aventi particolare interesse regionale.

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