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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33

NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 4
Teatri stabili e centri di produzione privati
1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1 la Regione sostiene l'attività dei teatri stabili e dei centri privati di produzione in base alle modalità previste dal presente articolo.
2. La Giunta regionale emana, con cadenza triennale, un bando per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1.Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e decade all'emanazione del successivo bando.
3. Il bando stabilisce le modalità per conseguire il riconoscimenti e i requisiti che, a tale fine, devono possedere i soggetti interessati, sulla base dei seguenti criteri:
a) lo svolgimenti di attività con carattere di stabilità e di elevato valore culturale, artistico e sociale;
b) dotazione di attrezzature e sedi teatrali con adeguato numero di posti;
c) capacità di direzione artistica ed organizzativa e comprovata qualificazione professionale;
d) programma che preveda un congruo numero di giornate recitative per ogni stagione teatrale.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede a revocare il riconoscimento ai soggetti che hanno persi i requisiti previsti dal bando.

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