Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33

NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 6
Modalità per l'erogazione dei benefici
1. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a presentare annualmente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, i propri bilanci preventivi e consuntivi ed una relazione sull'attività svolta. A tali adempimenti è subordinata la concessione di contributi per gli esercizi finanziari successivi.
2. Gli Enti di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, la certificazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.
3. La Giunta regionale procede alla revoca dei contributi degli Enti che non abbiano realizzato i programmi ammessi al contributo regionale.
4. I benefici previsti dalla presente legge sono erogati in un' unica soluzione all'atto dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 3. Detti benefici non sono cumulabili con quelli previsti dalla LR 4 aprile 1985, n. 11, fatti salvi i finanziamenti per le strutture di cui all' art. 3 della predetta legge.
5. E' abrogato il quarto comma dell'art. 7 della LR n. 11 del 1985.

Espandi Indice