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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33

NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 7
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a due anni dalla sua entrata in vigore, il riconoscimento di cui all'art. 4, comma 2 è comunque accordati ai seguenti teatri stabili privati e centri stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e per la gioventù, che hanno ottenuto il ricoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la stagione teatrale 1992/ 93:
- Teatro Stabile di Parma;
- Coop. Nuova Scena di Bologna;
- Teatro delle Briciole di Parma;
- Teatro Gioco - Vita di Piacenza;
- Coop. La Baracca di Bologna;
- Teatro Evento di Bologna;
- Accademia Perduta - Romagna Teatri di Forlì;
- Associazione Drama Teatri - San Geminiano.
2. Per il medesimo periodo di tempo si presente legge, la Giunta regionale emana il bando di cui all'art. 4, comma 2.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il bando di cui all'art. 4, comma 2.

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