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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33

NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito dei propri interventi nel settore teatrale, musicale e cinematografico, regolato dalla LR 4 aprile 1985, n. 11, che costituisce il quadro di riferimento normativo generale per tutte le attività di promozione, favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli organismi indicati nella presente legge, in ragione del particolare interesse pubblico e dello specifico rilievo regionale che la loro attività culturale e artistica riveste.
Art. 2
Ente autonomo Teatro comunale di Bologna
1. Ai fini del consolidamento e della valorizzazione delle risorse per un sistema regionale dello spettacolo musicale, la Regione Emilia - Romagna riconosce l'Ente autonomo Teatro comunale di Bologna come organismo di particolare interesse per la rilevanza della sua attività in ambito nazionale ed internazionale e per il ruolo centrale che esso svolge in ambito regionale.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede all'Ente contributi sulla base di apposite convenzioni, anche poliennali, che definiscono le priorità e le modalità della programmazione delle attività aventi particolare interesse regionale.
Art. 3
Cineteca comunale
1. L'attività della Cineteca del Comune di Bologna viene riconosciuta di interesse regionale, con riferimento all' importanza ed al rilievo da essa acquisiti nel settore cinematografico.
2. Per lo svolgimenti di programmi di attività di interesse regionale nel settore cinematografico da parte della Cineteca comunale di Bologna, la Regione Emilia - Romagna concede contributi al Comune di Bologna sulla base di apposite convenzioni, anche poliennali.
Art. 4
Teatri stabili e centri di produzione privati
1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1 la Regione sostiene l'attività dei teatri stabili e dei centri privati di produzione in base alle modalità previste dal presente articolo.
2. La Giunta regionale emana, con cadenza triennale, un bando per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1.Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e decade all'emanazione del successivo bando.
3. Il bando stabilisce le modalità per conseguire il riconoscimenti e i requisiti che, a tale fine, devono possedere i soggetti interessati, sulla base dei seguenti criteri:
a) lo svolgimenti di attività con carattere di stabilità e di elevato valore culturale, artistico e sociale;
b) dotazione di attrezzature e sedi teatrali con adeguato numero di posti;
c) capacità di direzione artistica ed organizzativa e comprovata qualificazione professionale;
d) programma che preveda un congruo numero di giornate recitative per ogni stagione teatrale.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede a revocare il riconoscimento ai soggetti che hanno persi i requisiti previsti dal bando.
Art. 5
Contributi ai teatri riconosciuti
1. Sulla base degli obiettivi individuati da un apposito programma poliennale di settore approvato dal Consiglio regionale, la Giunta adotta il Piano annuale per il finanziamento dell'attività dei teatri e dei centri riconosciuti a norma dell'art. 4.
2. Al fine della predisposizione del Piano annuale, i soggetti riconosciuti presentano progetti di attività da ammettere a contributo secondo le modalità e corredati dalla documentazione stabilite dalla Giunta regionale in apposito avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale delibera il Piano annuale di finanziamento approvando i programmi di attività e concedendo i relativi contributi.
Art. 6
Modalità per l'erogazione dei benefici
1. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a presentare annualmente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, i propri bilanci preventivi e consuntivi ed una relazione sull'attività svolta. A tali adempimenti è subordinata la concessione di contributi per gli esercizi finanziari successivi.
2. Gli Enti di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, la certificazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.
3. La Giunta regionale procede alla revoca dei contributi degli Enti che non abbiano realizzato i programmi ammessi al contributo regionale.
4. I benefici previsti dalla presente legge sono erogati in un' unica soluzione all'atto dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 3. Detti benefici non sono cumulabili con quelli previsti dalla LR 4 aprile 1985, n. 11, fatti salvi i finanziamenti per le strutture di cui all' art. 3 della predetta legge.
5. E' abrogato il quarto comma dell'art. 7 della LR n. 11 del 1985.
Art. 7
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a due anni dalla sua entrata in vigore, il riconoscimento di cui all'art. 4, comma 2 è comunque accordati ai seguenti teatri stabili privati e centri stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e per la gioventù, che hanno ottenuto il ricoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la stagione teatrale 1992/ 93:
- Teatro Stabile di Parma;
- Coop. Nuova Scena di Bologna;
- Teatro delle Briciole di Parma;
- Teatro Gioco - Vita di Piacenza;
- Coop. La Baracca di Bologna;
- Teatro Evento di Bologna;
- Accademia Perduta - Romagna Teatri di Forlì;
- Associazione Drama Teatri - San Geminiano.
2. Per il medesimo periodo di tempo si presente legge, la Giunta regionale emana il bando di cui all'art. 4, comma 2.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il bando di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 settembre 1993

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