LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 34
MODIFICHE DELLA LR 23 NOVEMBRE 1988, N. 47 "NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA" E DELLA LR 12 GENNAIO 1985, N. 2 "RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 5 bis, 6, 15, 16, 16 bis e 17 bis della L.R. 23 novembre 1988 n. 47.
La L.R. 2 gennaio 1985 n. 2 è stata abrogata da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
INDICE
Art. 1 - Aggiunta dell'art. 5 bis " Iniziative della Giunta regionale" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 2 Modifica all'art. 6 " Funzionamento delle aree - sosta e delle aree di transito" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 3 - Modifiche all'art. 15 " Contributi" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 4 - Modifiche all'art. 16 " Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 5 - Aggiunta dell'art. 16 bis " Gruppo di lavoro tecnico interassessorile" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 6 - Aggiunta dell'art. 17 bis " Modifica all'art. 41 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 " LR 23 novembre 1988, n. 47
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Aggiunta dell'art. 5 bis " Iniziative della Giunta regionale" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 2
Modifica all'art. 6 " Funzionamento delle aree - sosta e delle aree di transito" LR 23 novembre 1988, n. 47
Art. 3
Modifiche all'art. 15 " Contributi" LR 23 novembre 1988, n. 47
1.
Il comma 1 dell'art. 15 della LR n. 47 del 1988 è così sostituito:
"1. La Regione eroga contributi ai Comuni, singoli o associati, fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree - sosta e delle aree di transito;
b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree - sosta e delle aree di transito. I due contributi sono cumulabili. ".
2.
Il comma 2 dell'art. 15 della LR n. 47 del 1988 è così modificato:
"2. La Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, elabora un programma ed individua altresì i Comuni tenuto a realizzare le aree di sosta e di transito, oltre a quelli già individuati a norma del comma 1 dell'art 5, con priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni così individuati. Ove i Comuni non provvedano alla localizzazione entro centottanta giorni, la Regione localizza l'area a messo di Progetti Territoriali Operativi( PTO) di cui alla LR 5 settembre 1988, n. 36 (artt. 7 e seguenti). ".
Art. 4
Modifiche all'art. 16 " Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi" LR 23 novembre 1988, n. 47
1.
Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 16 della LR n. 47 del 1988 sono così sostituite:
"a) gli assessori ai Servizi Sociali delle Province o loro delegati;
b) gli assessori ai Servizi Sociali dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati. ".
Art. 5
Aggiunta dell'art. 16 bis " Gruppo di lavoro tecnico interassessorile" LR 23 novembre 1988, n. 47
1.
Dopo l'art. 16 della LR n. 47 del 1988 è aggiunto il seguente:
"Art. 16 bis
Gruppo di lavoro tecnico interassessorile
1. Al fine di consentire un maggiore raccordo tra gli assessorati competenti per rendere più efficace la capacità di analisi dell'intervento istituzionale è istituito, con le modalità di cui all'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro tecnico interassessorile.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assume anche funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale per l' elaborazione del programma per la realizzazione delle aree di sosta e di transito. ".
Art. 6
Aggiunta dell'art. 17 bis " Modifica all'art. 41 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 " LR 23 novembre 1988, n. 47
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 settembre 1993