Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 35

PROROGA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'AGERTUR E DELLE APT E DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DELL'ARF, DELL'ARIS e DELL'ERSA DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA LR 9 AGOSTO 1993, N. 28.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 1
1. La scadenza degli Amministratori straordinari dell'Agenzia regionale di promozione turistica( AGERTUR) e delle Aziende di promozione turistica( APT,) stabilita dal comma 6 dell'art. 1 della LR 1 febbraio 1993, n. 9, è prorogata fino alla nomina dei liquidatori dei suddetti Enti, da effettuarsi nei termini previsti rispettivamente dal comma 3 dell'art. 24 e dal comma 3 dell'art. 21 della LR 9 agosto 1993, n. 28.
2. I liquidatori, nei modi e nei termini definiti dal decreto di soppressione, adempiono anche ai compiti di gestione che man mano residuano nel corso della liquidazione nell'esercizio dei poteri e degli obblighi previsti dalla LR 9 agosto 1993, n. 28 e, per quanto in essa non previsto, dalla Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 Sito esterno.

Espandi Indice