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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 35

PROROGA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'AGERTUR E DELLE APT E DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DELL'ARF, DELL'ARIS e DELL'ERSA DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA LR 9 AGOSTO 1993, N. 28.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 2
1.
L'articolo 31 della L. R. 9 agosto 1993, n. 28 è sostituito dal seguente:
" Art. 31
Modalità e termini per la prima fase di attuazione della legge
1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono fissati i seguenti termini:
a) la Giunta regionale stabilisce entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento i limiti d' importo della spesa ammissibile nonchè i criteri ed i limiti di finanziamento degli interventi per la promozione e la commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;
b) le domande di contributo per gli interventi di cui alla lettera a) debbono essere presentate alle Province entro il 15 del mese di novembre;
c) le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, debbono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il 15 del mese di novembre;
d) le Province approvano e trasmettono alla regione entro il 30 del mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale di cui all'art. 15;
e) la Giunta regionale delibera entro il mese di dicembre i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica di cui all'art. 3, comma 2. Si prescinde dal parere della Consulta di cui all'art 10, ove questa non sia stata costituita entro il suddetto termine.
2. Entro il termine indicato alla lettera e) del comma 1 la Giunta propone al Consiglio regionale le prime direttive generali ed il primo piano di promozione turistica di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. ".

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