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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 35

PROROGA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'AGERTUR E DELLE APT E DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DELL'ARF, DELL'ARIS e DELL'ERSA DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA LR 9 AGOSTO 1993, N. 28.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La scadenza degli Amministratori straordinari dell'Agenzia regionale di promozione turistica( AGERTUR) e delle Aziende di promozione turistica( APT,) stabilita dal comma 6 dell'art. 1 della LR 1 febbraio 1993, n. 9, è prorogata fino alla nomina dei liquidatori dei suddetti Enti, da effettuarsi nei termini previsti rispettivamente dal comma 3 dell'art. 24 e dal comma 3 dell'art. 21 della LR 9 agosto 1993, n. 28.
2. I liquidatori, nei modi e nei termini definiti dal decreto di soppressione, adempiono anche ai compiti di gestione che man mano residuano nel corso della liquidazione nell'esercizio dei poteri e degli obblighi previsti dalla LR 9 agosto 1993, n. 28 e, per quanto in essa non previsto, dalla Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 Sito esterno.
Art. 2
1.
L'articolo 31 della L. R. 9 agosto 1993, n. 28 è sostituito dal seguente:
" Art. 31
Modalità e termini per la prima fase di attuazione della legge
1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono fissati i seguenti termini:
a) la Giunta regionale stabilisce entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento i limiti d' importo della spesa ammissibile nonchè i criteri ed i limiti di finanziamento degli interventi per la promozione e la commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;
b) le domande di contributo per gli interventi di cui alla lettera a) debbono essere presentate alle Province entro il 15 del mese di novembre;
c) le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, debbono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il 15 del mese di novembre;
d) le Province approvano e trasmettono alla regione entro il 30 del mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale di cui all'art. 15;
e) la Giunta regionale delibera entro il mese di dicembre i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica di cui all'art. 3, comma 2. Si prescinde dal parere della Consulta di cui all'art 10, ove questa non sia stata costituita entro il suddetto termine.
2. Entro il termine indicato alla lettera e) del comma 1 la Giunta propone al Consiglio regionale le prime direttive generali ed il primo piano di promozione turistica di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. ".
Art. 3
1. Le gestioni commissariali dell'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio( ARIS; ) della Azienda regionale delle foreste( ARF) e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo( ERSA) previste rispettivamente dalla LR 29 marzo 1993, n. 16, dalla LR 29 marzo 1993, n. 17 e dalla LR 1 aprile 1993, n. 18, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993, al fine di armonizzare le operazioni contabili di chiusura dei loro bilanci con quelle del bilancio regionale.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dal comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 ottobre 1993

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