LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36
NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere il reddito agricolo, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformità al regolamento CEE 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni, nonchè le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.