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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 10
Vigilanza sull'attività di controllo
1. Il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio dei controlli e/ o degli adempimenti previsti dall'art. 8 a carico degli organismi di controllo comporta la diffida scritta da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura ad eliminare le inadempienze e/ o le irregolarità.
2. In caso di recidiva, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'organismo dall'esercizio dell'attività di controllo, nella regione Emilia - Romagna, per un periodo non inferiore ad un anno, e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento dell' attività di controllo.
3. Trascorso il termine di sospensione, l'organismo interessato può riprendere l'esercizio dell'attività di controllo a condizione che fornisca all'Assessorato regionale Agricoltura idonea dimostrazione di aver eliminato le cause delle inadempienze e delle irregolarità.
4. Nell'ambito dell'attività di sorveglianza e di controllo, i Servizi provinciali dell'Agricoltura ed Alimentazione dispongono, con il coordinamento dell'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio Produzioni agricole, - sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le aziende iscritte all' Albo regionale delle aziende biologiche. I sopralluoghi effettuati da collaboratori regionali incaricati avvengono su base annua e devono riguardare almeno il cinque per cento delle aziende.
5. I collaboratori regionali incaricati del sopralluogo, al termine del controllo, redigono apposito verbale attestante l'osservanza degli adempimenti prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontrate.
6. Qualora siano state rilevate inadempienze od irregolarità i collaboratori regionali incaricati trasmettono, senza ritardo, il relativo verbale all'assessore regionale all' Agricoltura per i provvedimenti di competenza.

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