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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 11
Sanzioni
1. Le violazioni comportano l'adozione da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura, con decreto motivato, dei seguenti provvedimenti cautelari:
a) soppressione dell'indicazione " biologico" per l'intera partita di prodotto o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità;
b) nel caso di infrazione manifesta od avente effetti prolungati la revoca all'operatore del diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per la durata dell'intera campagna agricola.
2. La inosservanza delle norme e del piano - tipo previsti dal Regolamento CEE 2092/ 91, nonchè la mancata osservanza da parte dei titolari delle aziende degli obblighi previsti al comma 5 dell'art. 8, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) esclusione dell'azienda dai benefici previsti dall'art. 12 per l'annata in corso, da adottarsi con decreto motivato dall'assessore regionale all'Agricoltura;
b) revoca degli aiuti per gli anni successivi, da adottarsi con decreto motivato dall'assessore regionale all'Agricoltura;
c) la restituzione dell'intero importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato in funzione dell'intervallo trascorso tra il versamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CEE 838/ 93 della Commissione del 6 aprile 1993, è almeno pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del due per cento.

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