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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 14
Norme transitorie
1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica, stabilisce:
a) le modalità con cui il termine " biologico", ai sensi dell' art. 2 del Regolamento CEE 20 92/ 91, può essere utilizzato nei metodi di produzione, nella etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali;
b) l'inserimento o la modifica, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento CEE 2092/ 91, di prodotti elencati nell'Allegato II del Regolamento stesso.

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