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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 2
Definizioni
1. Per " agricoltura biologica" si intende l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal Regolamento CEE 2092/ 91.
2. Per " azienda agricola in conversione biologica" si intende l'azienda agricola iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che adotta sull'intera produzione aziendale, o su unità di produzione separata, le regole di produzione biologica secondo il piano di conversione indicato all'art. 3. Trascorso il termine stabilito dal piano di conversione, l'azienda che non attua il sistema di produzione biologica sull'intera superficie aziendale resta iscritta all'Albo regionale delle aziende agricole in conversione biologica, perdendo in tal caso i benefici previsti dal piano di conversione.
3. Per " azienda agricola biologica" si intende l'azienda agricola iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste al comma 1.
4. Per " azienda di trasformazione biologica" si intende l'azienda iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che trasforma prodotti provenienti da aziende agricole, di cui ai commi 2 e 3, adottando metodologie e tecnologie stabilite dai regolamenti comunitari e dalla Commissione di cui all'art. 3, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.

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