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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 3
Commissione regionale per l'agricoltura biologica
1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale per l'agricoltura biologica con i seguenti compiti:
a) proporre norme per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
b) esprimere parere sulle proposte di deroghe e modificazioni previste dai regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
c) indicare criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;
d) valutare la conformità alle normative comunitarie dei disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;
e) esprimere pareri e formulare proposte per specifici controlli e nuove forme e metodi di controllo;
f) proporre le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle aziende agricole biologiche;
g) esprimere parere sulle domande di riconoscimento delle Associazioni regionali di produttori biologici e sulle richieste di iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche, sentite le Associazioni dei produttori biologici di cui all'art. 7;
h) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento degli organismi privati di controllo;
i) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici.

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