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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 4
Composizione della Commissione
1. La Commissione è così composta:
a) assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;
b) assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
c) assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
d) tre rappresentanti delle Associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante designato dalle aziende di trasformazione biologica;
f) tre esperti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura di cui uno svolge funzioni di segretario;
g) un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori;
h) un veterinario esperto nell'igiene, produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
2. La Commissione può inoltre avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione effettuata a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura. Trascorso il termine stabilito, la Commissione è costituita sulla base delle designazioni ricevute purchè sia assicurata la nomina del cinquanta per cento dei componenti, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.
4. La Commissione resta in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
5. In attesa del riconoscimento a livello regionale delle Associazioni dei produttori biologici le organizzazioni professionali più rappresentative indicano un rappresentante ciascuno esperto di produzioni biologiche.

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