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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 5
Albo regionale delle aziende biologiche
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura Servizio Produzioni agricole - l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni:
a) aziende agricole in conversione biologica;
b) aziende agricole biologiche;
c) aziende di trasformazione biologica.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.
3. L'iscrizione all'Albo è obbligatorio per accedere ai benefici della presente legge ed è condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalle normative vigenti in materia di agricoltura biologica.
4. Le domande di iscrizione all'Albo devono essere presentate entro la fine di febbraio di ogni anno. Le modalità di richiesta di iscrizione all'Albo regionale, delle aziende biologiche vengono proposte annualmente dalla Commissione regionale per l'agricoltura biologica, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle leggi vigenti.
5. L'iscrizione all'Albo è deliberata alla Giunta regionale su parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica.
6. La Giunta regionale dispone la cancellazione dell'Albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.

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