LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36
NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993
Art. 6
Obblighi delle aziende iscritte all'Albo regionale
1. Le aziende agricole in conversione biologica, le aziende agricole biologiche e le aziende di trasformazione biologica iscritte all'Albo regionale, sono tenute:
a) a rispettare le norme contemplate nel Regolamento CEE 2092/ 91;
b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo di cui all'art. 8;
c) osservare i disciplinati di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, su proposta della Commissione regionale per l'agricoltura biologica.