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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 7
Associazioni di produttori biologici
1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici.
2. Alle Associazioni dei produttori biologici sono ricosciuti i seguenti compiti:
a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;
b) stipulare contratti interprofessionali;
c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;
d) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;
e) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all'art. 8.
3. Gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici, per la concessione del riconoscimento, devono prevedere:
a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dell'Associazione;
b) l'impegno di recepire le norme della legislazione in materia di agricoltura biologica;
c) l'impegno di esercitare una vigilanza nei confronti delle aziende associate;
d) l'attività sanzionatoria e le modalità di applicazione nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli.
4. Le Associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente l'indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo.
5. Le Associazioni dei produttori devono dimostrare di essere costituite da almeno centoventi aziende con un fatturato complessivo superiore a due miliardi di lire di produzione lorda vendibile e devono dimostrare che le aziende biologiche associate hanno il centro aziendale sul territorio della regione.
6. Per ottenere il riconoscimento regionale le Associazioni di produttori biologici devono presentare la domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura, allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dei disciplinari adottati in conformità alle norme previste nel Regolamento CEE 2092/ 91, l'elenco delle aziende associate, la metodologia di controllo che intendono adottare.
7. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari, oppure in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.
8. Con il riconoscimento regionale le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno.

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