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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 8
Organismi di controllo
1. Lo svolgimento dei controlli, nelle aziende iscritte all' Albo regionale delle aziende biologiche, è assicurato da organismi privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di cui all' art. 3.
2. Gli organismi privati di controllo, riconosciuti a livello nazionale e regionale, si intendono automaticamente riconosciuti ai fini dello svolgimento della loro attività sul territorio della regione Emilia - Romagna.
3. I Servizi provinciali Agricoltura ed Alimentazione sono incaricati della sorveglianza sull'attività di controllo svolta dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.
4. I Servizi provinciali Agricoltura e Alimentazione, nell' ambito dell'attività di sorveglianza, devono verificare che i controlli degli organismi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti con la massima obiettività ed imparzialità e secondo le forme e metodiche previste dalla Commissione di cui all'art. 3.
5. I titolari delle aziende di cui all'art. 2 della presente legge devono consentire ai collaboratori regionali incaricati, ai fini delle ispezioni, il libero accesso ai loro uffici ed impianti e ad ogni parte dell'azienda, devono fornire ad essi le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento CEE 2092/ 91.
6. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento degli organismi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

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