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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 9
Modalità dei controlli
1. Gli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 8 effettuano i controlli in conformità alle norme vigenti, con particolare riferimento al regolamento CEE 2092/ 91, secondo un piano - tipo predisposto annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 5, lettera a) del citato Regolamento.
2. Il piano - tipo di cui al comma 1 è trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno all'Assessorato regionale all'Agricoltura che lo approva, sentita la Commissione di cui all'art. 3; l'approvazione può essere subordinata all' accoglimento di osservazioni, rilievi e proposte di modifica.
3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo gli organismi di cui all'art. 8 devono in ogni caso attuare annualmente controlli fisici sulle aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche, ferma restando la facoltà di procedere ad ispezioni non preannunziate. Dei controlli effettuati è compilata una relazione di visita, da conservare agli atti per almeno cinque anni, che attesti il rispetto delle norme vigenti. Nel caso di inadempienza e/ o irregolarità, gli organismi di controllo redigono circostanziato verbale che trasmettono entro quarantotto ore all'assessore regionale all'Agricoltura per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 10. Il numero minimo dei controlli è stabilito dall'assessore regionale all'Agricoltura, su proposta della Commissione di cui all'art. 3.
4. Nell'esercizio della sorveglianza sull'attività di controllo effettuata dagli organismi di cui all'art. 8, i collaboratori regionali incaricati possono prelevare e trasmettere campioni di prodotti al laboratorio del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara e/ o alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma o all'Istituto di approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale dell'Università degli Studi di Bologna, o ad altro laboratorio riconosciuto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione.
5. Gli organismi di controllo di cui all'art. 8 inviano annualmente all'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio produzioni agricole - una relazione sull'attività svolta contenente anche l'indicazione:
a) delle sanzioni che gli organismi stessi hanno proposta e/ o imposto nei casi in cui si accertino irregolarità;
b) delle risorse di personale qualificato e di attrezzature di carattere tecnico ed amministrativo che hanno utilizzato.

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