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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

Art. 12
Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale
1. Alle aziende agricole biologiche si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento CEE 2078/ 92.
2. Le aziende biologiche di produzione e di trasformazione accendono alle agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti di sostegno alle attività agro - industriali, secondo i criteri individuati nei programmi regionali e provinciali.

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