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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 36

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 28 ottobre 1993

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Commissione regionale per l'agricoltura biologica
Art. 4 - Composizione della Commissione
Art. 5 - Albo regionale delle aziende biologiche
Art. 6 - Obblighi delle aziende iscritte all'Albo regionale
Art. 7 - Associazioni di produttori biologici
Art. 8 - Organismi di controllo
Art. 9 - Modalità dei controlli
Art. 10 - Vigilanza sull'attività di controllo
Art. 11 - Sanzioni
Art. 12 - Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale
Art. 13 - Aiuti per l'attività di sostegno formazione professionale, ricerca scientifica e tecnologica a beneficio dello sviluppo dell'agricoltura biologica
Art. 14 - Norme transitorie
Art. 15 - Adempimenti CEE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere il reddito agricolo, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformità al regolamento CEE 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni, nonchè le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.
Art. 2
Definizioni
1. Per " agricoltura biologica" si intende l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal Regolamento CEE 2092/ 91.
2. Per " azienda agricola in conversione biologica" si intende l'azienda agricola iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che adotta sull'intera produzione aziendale, o su unità di produzione separata, le regole di produzione biologica secondo il piano di conversione indicato all'art. 3. Trascorso il termine stabilito dal piano di conversione, l'azienda che non attua il sistema di produzione biologica sull'intera superficie aziendale resta iscritta all'Albo regionale delle aziende agricole in conversione biologica, perdendo in tal caso i benefici previsti dal piano di conversione.
3. Per " azienda agricola biologica" si intende l'azienda agricola iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste al comma 1.
4. Per " azienda di trasformazione biologica" si intende l'azienda iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche che trasforma prodotti provenienti da aziende agricole, di cui ai commi 2 e 3, adottando metodologie e tecnologie stabilite dai regolamenti comunitari e dalla Commissione di cui all'art. 3, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.
Art. 3
Commissione regionale per l'agricoltura biologica
1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale per l'agricoltura biologica con i seguenti compiti:
a) proporre norme per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
b) esprimere parere sulle proposte di deroghe e modificazioni previste dai regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
c) indicare criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;
d) valutare la conformità alle normative comunitarie dei disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;
e) esprimere pareri e formulare proposte per specifici controlli e nuove forme e metodi di controllo;
f) proporre le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle aziende agricole biologiche;
g) esprimere parere sulle domande di riconoscimento delle Associazioni regionali di produttori biologici e sulle richieste di iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche, sentite le Associazioni dei produttori biologici di cui all'art. 7;
h) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento degli organismi privati di controllo;
i) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici.
Art. 4
Composizione della Commissione
1. La Commissione è così composta:
a) assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;
b) assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
c) assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
d) tre rappresentanti delle Associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante designato dalle aziende di trasformazione biologica;
f) tre esperti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura di cui uno svolge funzioni di segretario;
g) un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori;
h) un veterinario esperto nell'igiene, produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
2. La Commissione può inoltre avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione effettuata a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura. Trascorso il termine stabilito, la Commissione è costituita sulla base delle designazioni ricevute purchè sia assicurata la nomina del cinquanta per cento dei componenti, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.
4. La Commissione resta in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
5. In attesa del riconoscimento a livello regionale delle Associazioni dei produttori biologici le organizzazioni professionali più rappresentative indicano un rappresentante ciascuno esperto di produzioni biologiche.
Art. 5
Albo regionale delle aziende biologiche
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura Servizio Produzioni agricole - l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni:
a) aziende agricole in conversione biologica;
b) aziende agricole biologiche;
c) aziende di trasformazione biologica.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.
3. L'iscrizione all'Albo è obbligatorio per accedere ai benefici della presente legge ed è condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalle normative vigenti in materia di agricoltura biologica.
4. Le domande di iscrizione all'Albo devono essere presentate entro la fine di febbraio di ogni anno. Le modalità di richiesta di iscrizione all'Albo regionale, delle aziende biologiche vengono proposte annualmente dalla Commissione regionale per l'agricoltura biologica, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle leggi vigenti.
5. L'iscrizione all'Albo è deliberata alla Giunta regionale su parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica.
6. La Giunta regionale dispone la cancellazione dell'Albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.
Art. 6
Obblighi delle aziende iscritte all'Albo regionale
1. Le aziende agricole in conversione biologica, le aziende agricole biologiche e le aziende di trasformazione biologica iscritte all'Albo regionale, sono tenute:
a) a rispettare le norme contemplate nel Regolamento CEE 2092/ 91;
b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo di cui all'art. 8;
c) osservare i disciplinati di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, su proposta della Commissione regionale per l'agricoltura biologica.
Art. 7
Associazioni di produttori biologici
1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici.
2. Alle Associazioni dei produttori biologici sono ricosciuti i seguenti compiti:
a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;
b) stipulare contratti interprofessionali;
c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;
d) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;
e) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all'art. 8.
3. Gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici, per la concessione del riconoscimento, devono prevedere:
a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dell'Associazione;
b) l'impegno di recepire le norme della legislazione in materia di agricoltura biologica;
c) l'impegno di esercitare una vigilanza nei confronti delle aziende associate;
d) l'attività sanzionatoria e le modalità di applicazione nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli.
4. Le Associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente l'indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo.
5. Le Associazioni dei produttori devono dimostrare di essere costituite da almeno centoventi aziende con un fatturato complessivo superiore a due miliardi di lire di produzione lorda vendibile e devono dimostrare che le aziende biologiche associate hanno il centro aziendale sul territorio della regione.
6. Per ottenere il riconoscimento regionale le Associazioni di produttori biologici devono presentare la domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura, allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dei disciplinari adottati in conformità alle norme previste nel Regolamento CEE 2092/ 91, l'elenco delle aziende associate, la metodologia di controllo che intendono adottare.
7. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari, oppure in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.
8. Con il riconoscimento regionale le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno.
Art. 8
Organismi di controllo
1. Lo svolgimento dei controlli, nelle aziende iscritte all' Albo regionale delle aziende biologiche, è assicurato da organismi privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di cui all' art. 3.
2. Gli organismi privati di controllo, riconosciuti a livello nazionale e regionale, si intendono automaticamente riconosciuti ai fini dello svolgimento della loro attività sul territorio della regione Emilia - Romagna.
3. I Servizi provinciali Agricoltura ed Alimentazione sono incaricati della sorveglianza sull'attività di controllo svolta dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.
4. I Servizi provinciali Agricoltura e Alimentazione, nell' ambito dell'attività di sorveglianza, devono verificare che i controlli degli organismi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti con la massima obiettività ed imparzialità e secondo le forme e metodiche previste dalla Commissione di cui all'art. 3.
5. I titolari delle aziende di cui all'art. 2 della presente legge devono consentire ai collaboratori regionali incaricati, ai fini delle ispezioni, il libero accesso ai loro uffici ed impianti e ad ogni parte dell'azienda, devono fornire ad essi le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento CEE 2092/ 91.
6. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento degli organismi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.
Art. 9
Modalità dei controlli
1. Gli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 8 effettuano i controlli in conformità alle norme vigenti, con particolare riferimento al regolamento CEE 2092/ 91, secondo un piano - tipo predisposto annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 5, lettera a) del citato Regolamento.
2. Il piano - tipo di cui al comma 1 è trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno all'Assessorato regionale all'Agricoltura che lo approva, sentita la Commissione di cui all'art. 3; l'approvazione può essere subordinata all' accoglimento di osservazioni, rilievi e proposte di modifica.
3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo gli organismi di cui all'art. 8 devono in ogni caso attuare annualmente controlli fisici sulle aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche, ferma restando la facoltà di procedere ad ispezioni non preannunziate. Dei controlli effettuati è compilata una relazione di visita, da conservare agli atti per almeno cinque anni, che attesti il rispetto delle norme vigenti. Nel caso di inadempienza e/ o irregolarità, gli organismi di controllo redigono circostanziato verbale che trasmettono entro quarantotto ore all'assessore regionale all'Agricoltura per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 10. Il numero minimo dei controlli è stabilito dall'assessore regionale all'Agricoltura, su proposta della Commissione di cui all'art. 3.
4. Nell'esercizio della sorveglianza sull'attività di controllo effettuata dagli organismi di cui all'art. 8, i collaboratori regionali incaricati possono prelevare e trasmettere campioni di prodotti al laboratorio del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara e/ o alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma o all'Istituto di approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale dell'Università degli Studi di Bologna, o ad altro laboratorio riconosciuto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione.
5. Gli organismi di controllo di cui all'art. 8 inviano annualmente all'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio produzioni agricole - una relazione sull'attività svolta contenente anche l'indicazione:
a) delle sanzioni che gli organismi stessi hanno proposta e/ o imposto nei casi in cui si accertino irregolarità;
b) delle risorse di personale qualificato e di attrezzature di carattere tecnico ed amministrativo che hanno utilizzato.
Art. 10
Vigilanza sull'attività di controllo
1. Il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio dei controlli e/ o degli adempimenti previsti dall'art. 8 a carico degli organismi di controllo comporta la diffida scritta da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura ad eliminare le inadempienze e/ o le irregolarità.
2. In caso di recidiva, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'organismo dall'esercizio dell'attività di controllo, nella regione Emilia - Romagna, per un periodo non inferiore ad un anno, e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento dell' attività di controllo.
3. Trascorso il termine di sospensione, l'organismo interessato può riprendere l'esercizio dell'attività di controllo a condizione che fornisca all'Assessorato regionale Agricoltura idonea dimostrazione di aver eliminato le cause delle inadempienze e delle irregolarità.
4. Nell'ambito dell'attività di sorveglianza e di controllo, i Servizi provinciali dell'Agricoltura ed Alimentazione dispongono, con il coordinamento dell'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio Produzioni agricole, - sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le aziende iscritte all' Albo regionale delle aziende biologiche. I sopralluoghi effettuati da collaboratori regionali incaricati avvengono su base annua e devono riguardare almeno il cinque per cento delle aziende.
5. I collaboratori regionali incaricati del sopralluogo, al termine del controllo, redigono apposito verbale attestante l'osservanza degli adempimenti prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontrate.
6. Qualora siano state rilevate inadempienze od irregolarità i collaboratori regionali incaricati trasmettono, senza ritardo, il relativo verbale all'assessore regionale all' Agricoltura per i provvedimenti di competenza.
Art. 11
Sanzioni
1. Le violazioni comportano l'adozione da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura, con decreto motivato, dei seguenti provvedimenti cautelari:
a) soppressione dell'indicazione " biologico" per l'intera partita di prodotto o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità;
b) nel caso di infrazione manifesta od avente effetti prolungati la revoca all'operatore del diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per la durata dell'intera campagna agricola.
2. La inosservanza delle norme e del piano - tipo previsti dal Regolamento CEE 2092/ 91, nonchè la mancata osservanza da parte dei titolari delle aziende degli obblighi previsti al comma 5 dell'art. 8, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) esclusione dell'azienda dai benefici previsti dall'art. 12 per l'annata in corso, da adottarsi con decreto motivato dall'assessore regionale all'Agricoltura;
b) revoca degli aiuti per gli anni successivi, da adottarsi con decreto motivato dall'assessore regionale all'Agricoltura;
c) la restituzione dell'intero importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato in funzione dell'intervallo trascorso tra il versamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CEE 838/ 93 della Commissione del 6 aprile 1993, è almeno pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del due per cento.
Art. 12
Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale
1. Alle aziende agricole biologiche si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento CEE 2078/ 92.
2. Le aziende biologiche di produzione e di trasformazione accendono alle agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti di sostegno alle attività agro - industriali, secondo i criteri individuati nei programmi regionali e provinciali.
Art. 13
Aiuti per l'attività di sostegno formazione professionale, ricerca scientifica e tecnologica a beneficio dello sviluppo dell'agricoltura biologica
1. La Regione, nell'ambito e con le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia, finanzia le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e assistenza tecnica che riguardano tecniche di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti biologici.
Art. 14
Norme transitorie
1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica, stabilisce:
a) le modalità con cui il termine " biologico", ai sensi dell' art. 2 del Regolamento CEE 20 92/ 91, può essere utilizzato nei metodi di produzione, nella etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali;
b) l'inserimento o la modifica, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento CEE 2092/ 91, di prodotti elencati nell'Allegato II del Regolamento stesso.
Art. 15
Adempimenti CEE
1. I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle disposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte delle Commissioni delle Comunità Europee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 ottobre 1993

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