LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
Testo coordinato con le modifiche apportata da:
Art. 27
Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni
1. La promozione da parte della Regione di attività economiche e sociali di interesse regionale mediante concessioni di ausili finanziari è attuata dalla Giunta regionale in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e secondo le disposizioni dettate dallo Statuto.
2. La legge regionale regola i procedimenti di attuazione dei regimi di ausilio finanziario.
3. I provvedimenti di concessione di contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione o da Enti da questa delegati sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale.