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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 4
Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, sono istituiti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali( FISI), delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonchè le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l'impiego, per la parte tecnico - didattica, di istruttori nazionali.
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e si articola in tre moduli, didattico - tecnico - culturale, corrispondenti alle tre sezioni d' esame.
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria, Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.

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