LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(modificato alinea e abrogata lett. b) comma 1 da art. 36 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)
Adempimenti
1. La dichiarazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:
a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) abrogata.
c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma dell'art. 7;
d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti-regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni previste dall'art. 7, comma 2.