LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(già aggiunto comma 7 bis da art. 1 L.R. 10 aprile 1995 n. 30,
poi sostituito da art. 35 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, infine aggiunto comma 01 e sostituiti commi 5,6,7 bis da art. 1 L.R. 1 giugno 2006 n. 5)
Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991
, sono istituiti dalla Giunta regionale.
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2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali (FISI), delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali.
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame. ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.