Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 44

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI NEL SETTORE DEL TRASPORTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 22 dicembre 1993

Art. 7
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, con lo stesso atto di cui al comma 1 dell'art. 6, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Le domande presentate sono preventivamente sottoposte all'esame di un nucleo tecnico di valutazione.
3. La composizione del nucleo di valutazione, le modalità di funzionamento, nonché la nomina dei rappresentanti sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

Espandi Indice