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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 45

MODIFICAZIONE DELLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE" E SUCCESSIVE MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 22 dicembre 1993

Art. 2
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 8 della LR 18 luglio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE; ove detto PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all' approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE ".

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