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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 45

MODIFICAZIONE DELLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE" E SUCCESSIVE MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 22 dicembre 1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al comma 10 dell'art. 6 della LR 18 luglio 1991, n. 17, come modificato dall'art. 1 della LR 23 novembre 1992, n. 42, le parole
" duecentoquaranta giorni "
sono sostituite dalle seguenti:
" cinquecentoquaranta giorni "
Art. 2
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 8 della LR 18 luglio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE; ove detto PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all' approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE ".
Art. 3
1.
Il comma 3 dell'art. 12 della LR 18 luglio 1991, n. 17, come sostituito dall'art. 2 della LR 23 novembre 1992, n. 42, è sostituito dal seguente:
"3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del quindici per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive. ".
Art. 4
Art. 5
1.
Al comma 1 dell'art. 33 della LR 18 luglio 1991, n. 17, le parole
" tre anni "
sono sostituite dalle seguenti:
" cinque anni ".
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 dicembre 1993

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