LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI
Art. 5
Norme abrogate
1. Sono abrogate le disposizioni della L.R. 30 agosto 1978, n. 37; nonché, l'art. 15 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10; l'art. 13 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31; l'art. 8 della L.R. 3 novembre 1980, n. 51; l'art. 19 della L.R. 3 giugno 1983, n. 17.
Note del Redattore:
Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.