LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI
Art. 6
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei capitoli nn. 18140 e 18147.
Note del Redattore:
Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.