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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 16 maggio 1996 n. 12

LR 23 dicembre 2002 n. 38

Art. 6
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei capitoli nn. 18140 e 18147.

Note del Redattore:

Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.

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