LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI
Art. 7
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.