LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (BO), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.
Art. 2 (1)
(già sostituito da art. 1 L.R. 16 maggio 1996 n. 12;
poi sostituito comma 4 da art. 43 LR 23 dicembre 2002 n. 38)
Finanziamenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attività di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile.
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dall'"Enoteca regionale Emilia-Romagna". I programmi individuano le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività.
3.
La liquidazione dei contributi è effettuata in due soluzioni:
a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi concessi;
b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna" presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attività svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.
4.
La liquidazione del saldo di cui al comma 3, lettera b) è subordinata alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno precedente.
Art. 3
Condizioni per la concessione dei contributi
1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata alla condizione che l'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna":
a) si doti di uno statuto e di un regolamento interno i cui contenuti siano conformi alle finalità previste dall'art.1;
b) dimostri che fra gli associati siano inclusi i seguenti soggetti:
1) produttori singoli ed associati, comprese, fra questi ultimi, le associazioni di produttori vitivinicoli, riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che commercializzano il prodotto dei loro associati, nonché altri operatori che producono e/o commercializzano i prodotti imbottigliati di cui all'art. 1;
2) consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, nonché enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato;
c) preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da rappresentanti dei soggetti di cui al punto 1 della lettera b).
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
Norme abrogate
1. Sono abrogate le disposizioni della L.R. 30 agosto 1978, n. 37; nonché, l'art. 15 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10; l'art. 13 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31; l'art. 8 della L.R. 3 novembre 1980, n. 51; l'art. 19 della L.R. 3 giugno 1983, n. 17.
Art. 6
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei capitoli nn. 18140 e 18147.
Art. 7
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.