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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 16 maggio 1996 n. 12

LR 23 dicembre 2002 n. 38

Art. 2

(già sostituito da art. 1 L.R. 16 maggio 1996 n. 12;

poi sostituito comma 4 da art. 43 LR 23 dicembre 2002 n. 38)

(1)
Finanziamenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attività di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile.
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dall'"Enoteca regionale Emilia-Romagna". I programmi individuano le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività.
3. La liquidazione dei contributi è effettuata in due soluzioni:
a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi concessi;
b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna" presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attività svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.
4. La liquidazione del saldo di cui al comma 3, lettera b) è subordinata alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno precedente.

Note del Redattore:

Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.

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