LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47
NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 1993
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993
Art. 3
Liquidazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 2 vengono impegnati con atto della Giunta regionale e liquidati ed erogati in unica soluzione con decreto dell'Assessore competente per materia.