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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 1993

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge regola, in via transitoria, fino all' entrata in vigore della disciplina organica in materia di promozione culturale, gli interventi regionali nel settore.
Art. 2
Finalitè e destinatari dell'intervento regionale
1. Per l'anno 1993 i destinatari dell'intervento regionale sono i soggetti individuati nella Tabella A allegata, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato.
Art. 3
Liquidazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 2 vengono impegnati con atto della Giunta regionale e liquidati ed erogati in unica soluzione con decreto dell'Assessore competente per materia.
Art. 4
Norma finanziaria
1. I fondi necessari, pari a Lire 820.000.000, sono allocati nel Cap. 70555 del Bilancio di previsione 1993 che è dotato della necessari disponibilit஀
Art. 5
Abrogazione di norme regionali
1. La LR 10 aprile 1986, n. 9 è abrogata.
Art. 6
Procedura d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna. 27 dicembre 1993

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