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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 1993

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

INDICE

Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Finalitè e destinatari dell'intervento regionale
Art. 3 - Liquidazione dei contributi
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Abrogazione di norme regionali
Art. 6 - Procedura d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge regola, in via transitoria, fino all' entrata in vigore della disciplina organica in materia di promozione culturale, gli interventi regionali nel settore.
Art. 2
Finalitè e destinatari dell'intervento regionale
1. Per l'anno 1993 i destinatari dell'intervento regionale sono i soggetti individuati nella Tabella A allegata, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato.
Art. 3
Liquidazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 2 vengono impegnati con atto della Giunta regionale e liquidati ed erogati in unica soluzione con decreto dell'Assessore competente per materia.
Art. 4
Norma finanziaria
1. I fondi necessari, pari a Lire 820.000.000, sono allocati nel Cap. 70555 del Bilancio di previsione 1993 che è dotato della necessari disponibilit஀
Art. 5
Abrogazione di norme regionali
1. La LR 10 aprile 1986, n. 9 è abrogata.
Art. 6
Procedura d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna. 27 dicembre 1993

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