Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 10
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1. L'ente che ha rilasciato l'autorizzazione può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente un equo indennizzo da corrispondere, da parte dei soggetti interessati, al titolare dell'impianto da spostare o modificare.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante da eseguire ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità.

Espandi Indice