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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 " Disposizioni finali e transitorie" del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. In sede di collaudo devono accettarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all' art. 4.
3. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo le vigenti norme.
4. L'esito negativo del collaudo comporta la revoca dell' autorizzazione rilasciata.
5. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

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