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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 11
Rapporti con i PRG
1. I Piani regolatori generali( PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5.
2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purchè non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4.
4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, nonchè " beni individui" soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno recante " Norme sulla protezione delle bellezze naturali" e successive modifiche e integrazioni.

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