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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente nonchè il rischio di scarica.
2. L'Unità sanitaria locale competente per territorio è tenuta a verificare in via preventiva che i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1, comunicando le risultanze alla Provincia entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, trasmesso a tal fine dal richiedente l'autorizzazione.

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