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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 6
Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
1. Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, i soggetti che abbiano presentato una richiesta ai sensi dell'art. 2 della presente legge, possono proporre motivata e documentata istanza per essere autorizzati, in via provvisoria, all'inizio delle costruzioni, impegnandosi ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel provvedimento di autorizzazione definitiva, ovvero alla demolizione delle opere in caso di negata autorizzazione.
2. Tale autorizzazione può essere rilasciata fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 3.
3. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di deposito della cauzione che il richiedente l'autorizzazione provvisoria deve rilasciare prima dell'inizio delle costruzioni.
4. Anche ai provvedimenti di autorizzazione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

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