LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente.
2.
L'ARPA è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.