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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato29/07/2021
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato16/07/2018
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato30/07/2015
8. Testo Coordinato16/07/2015
9. Testo Coordinato20/12/2013
10. Testo Coordinato23/07/2010
11. Testo Coordinato19/02/2008
12. Testo Coordinato26/07/2007
13. Testo Coordinato28/02/2006
14. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2002

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente.
2. L'ARPA è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.

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